SCOPI
Art. 1 – Il presente regolamento, approvato dal Consiglio Nazionale dell’AIAD nella seduta del 15/05/1994 ed emanato in attuazione dell’art.18 bis dello Statuto Sociale, stabilisce le norme, le funzioni e i limiti degli Organismi Periferici AIAD.
ORGANISMI PERIFERICI
Art. 2 – Gli Organismi Periferici dell’AIAD sono le Sezioni.
SEZIONI
Art. 3 – Le Sezioni AIAD sono libere associazioni di Soci AIAD che, nell’ambito della competenza stabilita dal Consiglio Direttivo Nazionale con l’atto di riconoscimento, mirano ad attuare gli scopi annunciati dell’art. 1 dello Statuto, nonché le deliberazioni del Consiglio Direttivo medesimo.
Le Sezioni devono soltanto svolgere, senza fini di lucro, attività cinotecnica e sportiva in relazione alle esigenze locali, curando il miglior affiatamento tra i soci AIAD e la collaborazione tra i medesimi, in armonia con i principi del costume e dell’onore sportivo e nel rispetto della disciplina sociale.
E’ vietata qualsiasi attività non preventivamente richiesta al CDN e da questo approvata.
COSTITUZIONE
Art. 4 – La Sezione si realizza con una assemblea costitutiva di Soci AIAD che decide la denominazione da proporre al CDN, vota la nomina del proprio Consiglio Direttivo secondo i criteri espressi dall’art.7 del presente Regolamento e avanza al CDN domanda di riconoscimento ufficiale che verrà concesso a giudizio insindacabile del CDN tenendo conto delle seguenti condizioni:
a) sia pervenuta alla Segreteria Nazionale domanda di riconoscimento ufficiale accompagnata dal verbale d’assemblea costitutiva controfirmato almeno di soci fondatori. (numero minimo 30); da cui risulti esplicitamente che l’Assemblea abbia accettato senza condizioni il rispetto del presente Regolamento;
b) la Sezione abbia la disponibilità di un campo di allenamento e addestramento aperto a tutti i soci AIAD: (invio del contratto di locazione o dell’atto di proprietà o di atto equivalente)
c) la Sezione abbia recapito e sede sociale;
d) la Sezione di nuova nomina non ricada in un raggio inferiore a quindici chilometri da altre sezioni esistenti; il Consiglio Nazionale si pronuncia nel termine di 120 giorni a far tempo dalla data di ricezione della domanda: in caso di diniego non è tenuto ad esplicitarne le motivazioni.
Art. 5 – Sono Organi Sociali della Sezione:
a) l’assemblea dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente;
d) il Collegio sindacale.
ASSEMBLEA GENERALE
Art. 6 – L’assemblea generale dei Soci della Sezione è composta da tutti i soci della sezione in regola con il versamento della quota sociale per l’anno in corso. Hanno diritto al voto soltanto i soci che siano già soci AIAD nell’anno precedente. Ogni Socio avente diritto al voto può farsi rappresentare in assemblea da socio parimenti avente diritto al voto mediante delega scritta.
( in sezione non si può essere a conoscenza di soci iscritti per l’anno precedente in altre sez.)
I soci giovani di minore età e quelli non associati nell’anno precedente non possono votare (ne’ essere eletti) ne’ rappresentare altri Soci; hanno però diritto di presenza e di parola in assemblea.
Un socio può presentare una sola delega scritta.
Le elezioni saranno a scrutinio segreto o per alzata di mano proposta a discrezione di chi presiede l’assemblea.
L’assemblea si riunisce una volta all’anno entro il mese di aprile per approvare il bilancio dell’anno precedente e la relazione del consiglio direttivo.
L’assemblea è presieduta dal Presidente della sezione o in caso di impedimento dal vice-Presidente oppure, quando entrambi ne siano impediti o ne facciano richiesta, da un socio chiamato dai presenti a presiederla.
In caso di votazione occorre nominare un Collegio di tre scrutatori scelti dall’assemblea fra i presenti aventi diritto al voto.
La convocazione dell’assemblea è annunciata dal Presidente con invio per posta dell’invito a parteciparvi.
Gli avvisi di convocazione devono essere spediti almeno 10 giorni prima della data di riunione.
L’assemblea è valida in prima convocazione allorché sono presenti di persona o per delega la metà dei soci aventi diritti di voto. In seconda convocazione l’Assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti.
Spetta all’assemblea eleggere i Consiglieri ed i Sindaci, le nomine diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del CDN.
Copia dei verbali dell’assemblea devono essere inviate entro i 15 giorni successivi alla Segreteria Nazionale.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Art. 7 – Il consiglio direttivo della Sezione è costituito da 5 Consiglieri che ricoprono le seguenti cariche:
1 – Presidente
2 – Vice-Presidente
3 – Responsabile di Allevamento
4 – Responsabile di addestramento
5 – Tesoriere
L’assemblea dei Soci voterà direttamente per ciascuna delle cariche un unico nominativo.
In caso di parità di voti per uno o più cariche si procederà ad una nuova votazione di ballottaggio. I consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.
Qualora durante il triennio venissero a mancare uno o più Consiglieri, questi verranno sostituiti dall’assemblea alla prima riunione.
Se venissero a mancare più della metà dei consiglieri l’intero consiglio si considera decaduto ed il CDN incaricherà un proprio delegato per l’ordinaria amministrazione, il quale provvederà a convocare entro i due mesi successivi una nuova assemblea per l’elezione del Consiglio.
Non può ricoprire cariche nell’ambito del CDS chi nel triennio precedente abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della censura. Chi incorre in tali sanzioni non solo non potrà essere eletto nel triennio successivo, ma se già in carica, decade automaticamente nel momento in cui entra in vigore il provvedimento disciplinare.
Le nomine dei Consiglieri eletti diventano definitive solo dopo la ratifica da parte del CDN nel contempo esse hanno efficacia temporanea e il CDS può iniziare la propria regolare attività, salvo sospenderla qualora il CDN non ratifichi, motivando, le nomine del Presidente o dell’intero CDS, che in tal caso rassegnerànno i propri poteri nelle mani dell’incaricato del CDN che convocherà entro due mesi una nuova assemblea dei soci per il rinnovo delle votazioni.
Qualora la mancata ratifica si riferisca a non più di due Consiglieri, si procederà secondo le modalità del comma che precede; in tal caso ed in attesa delle nuove nomine il Presidente del CDS assumerà ad interim le cariche vacanti.
Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare in sede locale gli scopi statutari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale secondo le disposizioni del CDN, e l’obbligo di approvare entro il 30 settembre di ogni anno il programma dell’attività per l’anno seguente.
Il Consiglio direttivo ha la facoltà di proporre al CDN, motivandole, le seguenti sanzioni disciplinari a carico di un suo associato: la censura oppure l’espulsione dalla sezione notificando la proposta al Socio interessato dal provvedimento, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il Socio inquisito potrà ricorrere per iscritto al CDN entro giorni 20 dalla ricezione della notifica della delibera del CDN inviando copia del ricorso per conoscenza al Consiglio Sezionale di appartenenza.
Il CDN, a seconda dei casi si pronuncerà direttamente in via definitiva o per pertinenza devolverà l’avvertenza con motivato parere dei probiviri a norma dell’art. 23 dello statuto sociale.
I Soci dissenzienti con le decisioni del Consiglio di Sezione, potranno avanzare reclamo scritto contro tali decisioni al Consiglio medesimo. Il reclamo dovrà essere sottoscritto da almeno un terzo dei soci appartenenti alla Sezione.
In caso di rigetto purchè si tratti di questioni di interesse generale e non personale, il reclamo potrà essere presentato in seconda istanza al CDN.
Il CDN potrà convocare le parti. Le parti non presenti al confronto saranno ugualmente giudicate, salvo i casi di forza maggiore previsti e giustificati dal Codice Civile ed adottati dagli interessati.
Il CDN esprimerà entro un mese dal confronto il suo parere, che sarà inappellabile.
I Consiglieri di Sezione sono responsabili in solido dell’Amministrazione Sociale fino all’approvazione del bilancio da parte dell’assemblea.
Il Consiglio si riunisce di norma con cadenza mensile e comunque allorquando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza del Consiglio o il Collegio Sindacale.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente, o,in assenza di entrambi, dal Consigliere più anziano di nomina o, come criterio preferenziale, di associazione all’AIAD.
La convocazione di regola è fatta per posta almeno sette giorni prima della data di riunione; eccezionalmente in casi di necessità può essere fatta anche verbalmente.
Le riunioni di Consiglio sono valide quando è presente la maggioranza dei Consiglieri. Non sono ammesse deleghe.
In caso di parità di voto prevale l’opinione di chi presiede il Consiglio.
I Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengono a tre riunioni consecutive sono tassativamente da ritenere decaduti dal loro incarico.
I verbali delle riunioni di Consiglio vanno inviati entro sette giorni dalla loro approvazione alla Segreteria Nazionale.
I nuovi associati entreranno in forza alla Sezione dopo l’approvazione della loro domanda di associazione da parte del CDN.
Il Consiglio Sezionale può respingere , motivandola, la domanda di affiliazione alla Sezione di un nuovo socio, oppure di un nuovo socio che l’anno precedente era iscritto altrove.
In tali casi, se si tratta di un nuovo socio, questi, nel rispetto degli artt. 3 e 5 dello Statuto Sociale, può ottenere l’associazione presso la Segreteria Nazionale.
Se invece si tratta di rinnovo di associazione, la Segreteria Nazionale lo iscriverà nei propri elenchi salvo che ci sia stata perdita di qualità di socio secondo i casi previsti dall’art. 8 dello Statuto dell’AIAD.
IL PRESIDENTE
Art. 8 – Il Presidente ha la rappresentanza legale della Sezione sia nei rapporti interni con l’AIAD, che in quelli esterni.
Egli provvede personalmente ad inviare alla Sede centrale tutte le notizie relative alla attività di sezione; provvede altresì ad inviare entro il 1 ottobre di ogni anno il programma delle attività per l’anno seguente.
Non può ricoprire la carica chi abbia riportato nel triennio precedente sanzioni disciplinari più gravi e diverse della censura.
Egli vigila e cura perché siano attuate le deliberazioni dell’Assemblea e del CDN.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; in questo caso le sue delibere devono essere sottoposte all’approvazione del Consiglio alla prima riunione.
In caso di assenza o di impedimenti il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.
In caso di dimissioni di un componente del Consiglio Direttivo, il Presidente o il Vice Presidente o il Consigliere più anziano convoca l’Assemblea dei soci entro 30 giorni per l’elezione del Consigliere vacante.
COLLEGIO SINDACALE
Art. 9 – La revisione contabile è affidata a un Collegio Sindacale composto da tre membri eletti dall’Assemblea dei Soci, secondo le modalità previste per l’elezione dei Consiglieri.
I membri del Collegio Sindacale nomineranno fra loro un Presidente.
PATRIMONIO DELLA SEZIONE
Art. 10 – Il patrimonio della Sezione è costituito:
a ) dai beni immobili e mobili;
b) da somme accantonate;
c) da qualsiasi altro bene ad essa pervenuto a titolo legittimo.
L’esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Copia dei bilanci preventivi e consuntivi debbono essere inviati al CDN che è ulteriore organo di controllo di merito.
In caso di scioglimento volontario della Sezione, deliberato dall’Assemblea dei Soci a norma del successivo art.11 del presente regolamento, il patrimonio della stessa passa in gestione al CDN, che favorirà la costituzione in zona di una nuova Sezione.
In caso di scioglimento coatto secondo quanto stabilito dall’Art.11 del presente regolamento, il patrimonio viene affidato in gestione al CDN a norma di legge.
In ogni caso l’organo Sociale responsabile, entro il termine di 15 gg. dovrà presentare
al CDN il rendimento dei conti.
a) dalle quote sociali stabilite dal CDN;
b) da qualsiasi altro provento a titolo legittimo;
c) da proventi diversi per attività autorizzata dal CDN a seguito del disposto dell’art. 3 del Regolamento.
RICONOSCIMENTO E SCIOGLIMENTO
Art. 11 – Il CDN decide secondo il disposto dell’Art. 3 del presente Regolamento, se riconoscere la Sezione appena costituita per un periodo provvisorio di un anno.
Trascorso tale termine il CDN riesamina la pratica e può concedere, se il caso, il riconoscimento definitivo della Sezione.
Lo scioglimento della Sezione riconosciuta avviene per decisione dell’Assemblea dei Soci della Sezione con voto dei due terzi degli associati nell’anno e che risultino Soci AIAD anche nell’anno precedente.
La revoca del riconoscimento viene deliberata dal CDN. Sarà sempre comunque motivo di revoca il mancato raggiungimento al termine di ogni anno sociale di un numero minimo di Soci aderenti alla Sezione pari a quello dei Soci Fondatori previsto dall’art. 4 del presente Regolamento.
Art. 12– I Responsabili di settore convocano i responsabili sezionali di allevamento e di addestramento almeno una volta l’anno per decidere sui programmi e sulle attività di settore.
Art. 13 – Il CDN ha il diritto di disporre le proprie ispezioni e, in caso di irregolarità, violazioni statutarie, comportamenti anti- sociali o mancato funzionamento degli Organismi Periferici, può sciogliere i relativi Consigli e nominare un Commissario Straordinario.
GESTIONE COMMISSARIALE DELLE SEZIONI
Art. 14 – Il CDN può nominare un Commissario Straordinario per la Sezione quando ravvisi una della seguenti condizioni d’irregolarità: violazioni statutarie, comportamenti anti – sociali, mancato funzionamento della sezione, mancato rispetto dei Regolamenti da parte della Sezione o dei sui Dirigenti.
La nomina del Commissario straordinario ha come effetto immediato la decadenza per scioglimento coatto del Consiglio Direttivo di sezioni in carica.
Il CDN potrà conferire incarico di Commissario Straordinario a persona di sua fiducia, comunque mai ad un Socio della Sezione in questione.
La nomina del Commissario Straordinario, deliberata dal CDN o dal Presidente dell’AIAD, con poteri conferitegli dall’art.19dello Statuto sociale, avrà efficacia dal momento in cui sarà stata notificata per iscritto dalla Segreteria Nazionale al Commissario designato ed alla sezione posta in gestione commissariale.
Il Commissario Straordinario al momento della nomina opera riassumendo temporaneamente in se’ i poteri del Consiglio di Sezione nella gestione dell’ordinaria
Amministrazione per la conduzione di tutte le iniziative già avviate che non abbiano avuto sospensioni per effetto della gestione commissariale.
Il commissario Straordinario avrà precipuamente il compito di appurare la situazione della Sezione, verificando le motivazioni che hanno indotto la gestione commissariale.
Egli dovrà nel possibile cercare di sanare ogni anomala situazione, riportando la Sezione alla condizione di legittimità e di buon funzionamento, operando affinché i Soci risentano al minimo dei disagi conseguenti alla gestione commissariale. Espletare le dovute indagini e operati gli opportuni tentativi di risanamento egli dovrà, con una propria relazione scritta, notificare al CDN, le proprie conclusioni, proponendo, se del caso, la revoca del riconoscimento.
In caso contrario, ove l’opera di recupero appaia possibile, egli dovrà convocare al più presto, e comunque non oltre i trenta giorni successivi alla data della relazione, l’Assemblea dei soci della Sezione per l’elezione del nuovo CDS e per una propria relazione illustrata della situazione.
La gestione commissariale non potrà, in ogni caso, protrarsi oltre i quattro mesi.
Il CDN potrà, qualora non ritenga proficua l’opera svolta dal commissario, sollevarlo in ogni momento ed attribuire tale incarico ad altra persona.
Al Commissario Straordinario il Consiglio direttivo della Sezione commissariata dovrà consegnare tutto il materiale amministrativo che appartenga alla Sezione. Di tale consegna dovrà essere redatto regolare verbale controfirmato dalle parti.
Il Commissario Straordinario onde consentire eventualmente il proseguo dell’attività sociale, potrà decidere di affidare parte o tutto il materiale ad una o più persone da lui ritenute idonee.
Al termine della gestione commissariale il Commissario Straordinario restituirà tutto il materiale della Sezione al consiglio neoeletto se la situazione sarà sanata ; in caso contrario restituirà al CDN dell’AIAD il materiale amministrativo e quello d’uso.
Art. 15 – Tutte le Cariche Sociali sono gratuite.
Art. 16 – Il Socio appartenente ad una Sezione non può, nell’anno in corso, operare il passaggio ad un’altra Sezione. Ogni passaggio da una Sezione ad un’altra deve essere richiesto dal Socio, nell’anno precedente, alla Sezione nella quale intende trasferirsi.
La comunicazione dell’avvenuto trasferimento deve essere data, dal Presidente della Sezione accettante, alla Segreteria Nazionale.
Art. 17 – Il presente Regolamento può essere modificato dal CDN allorquando lo ritenga opportuno. Per quanto no previsto dal presente Regolamento il CDN si riserva di deliberare di volta in volta.
Norma transitoria e finale
A far tempo dal 16.06.1994 tutti i nuclei sono riconosciuti come sezioni per il periodo transitorio di un anno. Le richieste di costituzione di nuovi Organismi Periferici, già presentate, ma non ancora approvate, prima di essere esaminate dovranno essere adeguate alle norme del presente Regolamento.
Le Sezioni esistenti, alla data del 16.06.1994, dovranno adeguarsi, pena la decadenza, alle norme del presente Regolamento entro il 15.06.1995.